Stralcio V° Conto Energia

16.10.2012 18:19

 

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Il Ministro dello

Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e

25, comma 10;

VISTO l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella

legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato

dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e

71;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente,

della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di

energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo

indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016,

corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6

e 7 miliardi di euro;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del

valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto

stesso, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppo del settore;

CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha

superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno

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intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi

necessari per l’ulteriore sviluppo;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia “20-20-20”,

prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle

emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e

che, in particolare, l’obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al

17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel

giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore,

trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del

consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100

TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento

dell’obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici

complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l’8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l’Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi

fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94

TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il

perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli

obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità,

in media, economicamente più efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una

rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici;

CONSIDERATO che, per l’energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli

impianti ha determinato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato,

tra l’altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche

agricolo;

CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione

degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi

degli impianti, e che sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali,

tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi

margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei

livelli degli incentivi negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;

RITENUTO che l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso

applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica,

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l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e

di ricadute economiche;

RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive

delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori circa 700 ML€/anno di costo degli incentivi,

al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno. Tale

importo consentirà di coprire gli oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente

e degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori;

CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli

impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell’esigenza di mantenere in sicurezza

il sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l’adozione di strumenti volti a favorire la

migliore integrazione dei medesimi impianti nel sistema elettrico;

RITENUTO necessario assicurare che l’ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalità

compatibili con l’esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale

scopo, sia necessario definire preventivamente l’entità delle risorse annue destinabili

all’incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell’incentivo

mediante iscrizione a un apposito registro;

RITENUTO necessario prevedere la possibilità di cessione dell’iscrizione ai registri solo

successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, al fine di evitare fenomeni

speculativi di commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici alle iniziative

che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione;

RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di

incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per

il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo n.

28 del 2011;

CONSIDERATO che gli impianti che potevano accedere agli incentivi previsti dal DM 15 maggio

2011 per il 2012 sono esclusivamente i piccoli impianti, i grandi impianti iscritti ai registri in

posizione utile, nonché gli impianti di cui ai titoli III e IV del medesimo decreto, come chiarito

anche nella risposta resa dal Ministro dello sviluppo economico all’interrogazione parlamentare n.

3-01694 recante “Chiarimenti in merito alla procedura di accesso alla tariffa incentivante a

favore dei produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica” e nelle note di spiegazione

pubblicate dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE);

CONSIDERATO che gli impianti succitati concorrono al valore di costo indicativo cumulato

annuo degli incentivi di cui all’articolo 2, comma 3, del DM 15 maggio 2011;

RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli

incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché

della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la

quale è stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione

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e delle relative unità (GAUDÌ) e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti

operanti nel settore della produzione di energia elettrica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato

dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno

colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012

ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze

in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento

giuridico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato

dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte

intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che

hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e

Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare

ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento giuridico;

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l’articolo 8,

comma 7;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 giugno 2012;

RITENUTE accoglibili le proposte formulate in sede di Conferenza unificata nei seguenti termini:

a. incremento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi da 6500 a 6700 milioni di

euro;

b. una più una attenta e graduale gestione della fase transitoria, attraverso l’applicazione dei

nuovi meccanismi di incentivazione decorsi 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del raggiungimento di un costo indicativo

cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro e mediante priorità di accesso al primo

registro agli impianti che rispondono ai requisiti del DM 5 maggio 2011 e non del presente

decreto;

c. una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo

dell’iscrizione al registro, attraverso l’esenzione dal registro e nei limiti di specifiche risorse,

per gli impianti fotovoltaici integrati innovativi, gli impianti a concentrazione, gli impianti

fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche e impianti fotovoltaici di potenza fino a

50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata

la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

d. una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al

massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori, prevedendo, a tal fine, che la

richiesta di iscrizione al registro e la richiesta di accesso agli incentivi siano effettuate

mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata dalla

documentazione strettamente necessaria per l’applicazione delle disposizioni del presente

decreto;

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e. una attenzione particolare per gli impianti realizzati da pubbliche Amministrazioni, per i

quali, oltre all’esenzione dal registro citata al punto c), viene concesso l’accesso alle tariffe

del DM 5 maggio 2011 qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012;

f. un ampliamento dell’applicazione degli incentivi anche ai fabbricati rurali, alle cave, alle

miniere, agli edifici produttivi non soggetti all’obbligo di certificazione energetica;

g. specifici premi, con contestuale riduzione delle tariffe base, per talune categorie di impianti

con moduli installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto,

nonché agli impianti con componenti principale realizzati in Stati membri dell’Unione

Europea o facenti parte dello Spazio economico europeo;

h. un incentivo particolare per il fotovoltaico innovativo e a concentrazione;

i. la previsione che nei siti contaminati l’area di utilizzo del fotovoltaico incentivato

corrisponda a quella dei tetti degli edifici esistenti oppure a quella di terreni non contaminati

o messi in sicurezza

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del

2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina

le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da

applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi

di 6 miliardi di euro.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro

tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della

medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così

come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6

miliardi di euro l’anno.

3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi

quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. Fatto salvo l’articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:

a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in

esercizio prima della data di decorrenza individuata al comma 3;

b), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in

posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;

c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31

dicembre 2012.

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5. Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di

raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. La data di

raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli

elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con le modalità di cui al

comma 2.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a

concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli

definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI

82-25 e successivi aggiornamenti;

b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la data in cui si effettua il primo

funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e

dallo stesso registrata in GAUDÌ;

c) «produzione netta di un impianto»: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica

assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di

linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;

d) «produzione lorda di un impianto»: è:

d1)

per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica

misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente

alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze

elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in

media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;

d2)

per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata

all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi

incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa

disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella

rete elettrica;

e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di

energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;

esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati

moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri

componenti elettrici minori;

f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico

che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per

sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di

installazione indicate in Allegato 4;

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g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati

sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2;

h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la

potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o

massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo

impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);

i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in

conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da

almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante

aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale

complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva

dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l). L’energia incentivata a seguito di un

potenziamento è la produzione aggiuntiva dell’impianto moltiplicata per un coefficiente di

gradazione pari a 0,8;

l) «produzione netta aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento espresso in kWh, ottenuto a

seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso

l’installazione di un gruppo di misura dedicato;

m) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e

integrazioni;

n) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato

in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti

i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

o) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

p) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

q) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è

un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare,

tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce

solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di

conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il

«fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il

fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle

procedure indicate nella Guida CEI 82-25;

r) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che

richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4;

s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza

moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;

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t) costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo indicativo cumulato degli

incentivi”: è la sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell’energia elettrica, riconosciuti a

tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti

provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti

antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini

della determinazione dell’ulteriore costo generato dal presente decreto:

i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti,

fino all’entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa

incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo

medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;

ii) l’incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi

calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che

accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo

zonale nell’anno precedente a quello in corso;

iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW

per tutti gli impianti;

u) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola

d'arte dell'impianto fotovoltaico;

v) «impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti

membro dell’UE/SEE»: a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti

fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli

fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti

membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l’attestato di controllo del processo produttivo in

fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi

aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che

almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi:

a. moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;

b. moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/

laminazione e test elettrici;

c. moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione

e test elettrici;

d. moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste

per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che

determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all’interno del

Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità

e/o la specialità, con riferimento all’Allegato 4.

2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011

per le prove su tali componenti, l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai

fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti

lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio,

misure/collaudo.

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z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i

moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un

manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni

agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa,

ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;

z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra»: impianto per il quale i moduli non

sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole,

tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all’articolo 20 del DM 6 agosto

2010.

2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

escluso il comma 15, e all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal

presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui

all’articolo 5:

a)

impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in

sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

b)

impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a

seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza

dell'impianto non superiore a 12 kW;

c)

i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a

12 kW ;

d)

impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un

costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;

e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo

cumulato degli incentivi di 50 ML€;

f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di

procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato

degli incentivi di 50 ML€;

g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli

impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un

incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa

ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5,

gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i

requisiti stabiliti dal presente decreto, alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 previa iscrizione

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in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo

cumulato annuo degli incentivi:

a. 1° registro: 140 milioni di euro;

b. 2° registro: 120 milioni di euro;

c. registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del

limite di cui all’articolo 1, comma 5.

3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui al comma 2, a cui:

a. vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;

b. vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i

quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla

pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;

c. a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli

incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio

nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo

registro, il costo degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di

insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei

registri successivi.

Art. 4

(Procedura per gli impianti a registro)

1. Gli impianti di cui all’articolo 3, comma 2, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al

presente decreto se rispettano i requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura indicata

nel presente articolo.

2. Il bando riferito alle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), relativo al primo registro è

pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui

all’articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla

data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, e in ogni caso per trenta

giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono

pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e

prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.

3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo

autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le

informazioni di cui all’allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro,

l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati.

4. Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti

iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di

cui al comma 5.

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5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine

gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

a. impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe

energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione

di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

b. impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe

energetica, che comunque deve risultare D o superiore;

c. impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la

completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

d. impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti

membro dell’UE/SEE;

e. impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l’area dei moduli

fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza,

ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni

nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la

chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave

dismesse; miniere esaurite;

f. impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;

g. impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere

acustiche;

h. altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle

categorie di cui alle lettere precedenti, all’interno di tale categoria sono applicati i seguenti

ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

i. impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a

quella vigente alla data di entrata in esercizio;

ii. precedenza della data del titolo autorizzativo;

iii. minore potenza dell’impianto;

iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

6. Ai fini dell’applicazione del comma 5, lettere a) e b), qualora l’attestato di certificazione

energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la

formazione della graduatoria è determinata secondo modalità rese note dal GSE nell’ambito delle

regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5.

7. Ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione,

limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come

primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui al

comma 5. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in

applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui

all’articolo 7, comma 8, ma i requisiti di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto

dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.

27. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di

applicazione del presente decreto.

!11

8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da

rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3, comma 2, purché entrino in esercizio entro un

anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

9. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con

l’eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la graduatoria eliminando gli

impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011.

10. I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel

rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi,

devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione.

11. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio

dell’impianto.

Art. 5

(Tariffe incentivanti)

1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di

dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla

quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base

della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti

fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a

concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW,

il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se

positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale

differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati;

l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del

produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa

premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.

2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate,

limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei

seguenti premi, tra loro cumulabili:

a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):

i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è

operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:

i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20

kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

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ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20

kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20

kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto

2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di

pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media

aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante

per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su

fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto

fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre

devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli

fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non

superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è

considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici.

4. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata

in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Tale periodo di diritto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche

connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle

competenti autorità.

5. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Agli impianti

iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del

periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in

posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli

impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all’articolo

1, comma 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio

nel primo semestre di applicazione del presente decreto.

6. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti

professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto

legislativo n. 28 del 2011.

7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione

comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento,

eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare

un incremento della tariffa incentivante.

8. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato

l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30

giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti

all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono

energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito. La misurazione dell’energia

netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità

!13

di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con

modalità stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto.

10. L’articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che le serre che non

rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la

categoria “altri impianti fotovoltaici” e non alla tariffa prevista dal primo periodo.

Art. 6

(Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti)

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di

rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione

della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato

3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento

delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della

comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli

impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e di registrare la data di avvenuta connessione

su GAUDI’ entro i termini ivi stabiliti.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto

responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della

richiesta di cui al comma 1, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad

altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli

operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI’. Prima della data

di piena operatività del sistema GAUDI’ e delle relativa interoperabilità con il portale per la

gestione degli incentivi, fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni

transitorie per l’acquisizione dei dati già presenti su GAUDI’ direttamente dai soggetti richiedenti

gli incentivi, informandone, preventivamente, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il Ministero

dello sviluppo economico.

4. Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita ai sensi del comma 3, il GSE

provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino

importi inferiori a soglie definite nelle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, alla

liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni

trasmesse dai gestori di rete.

5. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di

linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e

sono espressi in termini di percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda. A tal fine:

a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l’energia elettrica assorbita dai

servizi ausiliari di centrale è forfetariamente posta pari all’1% e al 2% della produzione

lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra;

b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore

percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall’Autorità per

l’energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.

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6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista

dall’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis

del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l’informazione antimafia.

Art. 7

(Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, con le modalità e alle

condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:

a) persone fisiche;

b) persone giuridiche;

c) soggetti pubblici;

d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, gli impianti fotovoltaici per i

quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi commi.

3. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già

impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le

norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.

4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di

prodotto contro il difetto di fabbricazione.

5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:

a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici

utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o

consorzio di riciclo; per i moduli importati, l’adesione può essere effettuata dall’importatore;

il GSE definisce, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, i

requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell’attestazione;

b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS

18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di

gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a

livello europeo o nazionale;

c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di

certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica

del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito

è richiesto anche per i produttori di inverter.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonché, ove

occorrano, all’articolo 2, comma 1, lettera v), i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e

degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell’accesso agli

incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei

medesimi commi 4 e 5, in allegato 1-A e all’articolo 2, comma 1, lettera v).

!15

7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a

piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un

unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere

realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B.

8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti

fattispecie:

a. impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione

energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza,

conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli

edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di

cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche

l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai

fini del presente decreto, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui

al paragrafo 9 del medesimo allegato;

b. impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la

completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

c. impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non

soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;

d. impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi

dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza

di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in

concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del

demanio militare;

e. impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f. altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo

autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente

decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 8

(Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6, con le modalità e alle

condizioni dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti

responsabili siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d).

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6 gli impianti fotovoltaici con

caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati

specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

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b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle

modalità di installazione indicate in allegato 4;

c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.

3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 7,

comma 5, lettere b) e c), e commi 6 e 7, nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.

4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle

applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal

GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.

Art. 9

(Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7, con le modalità e alle

condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici a concentrazione i cui soggetti

responsabili siano:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7 gli impianti fotovoltaici aventi i

seguenti requisiti:

a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;

b) sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1-A e alle disposizioni

di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli

fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;

c) il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di

concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell’allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti

fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli

impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 4;

d) aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e

5, lettere b) e c), nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.

Art. 10

(Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative)

1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo

per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino

a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:

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a. all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all’articolo 3, comma

1;

b. all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.

3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non

è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.

4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti

responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in

attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del

decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo

stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per

ogni kWh di energia incentivata.

5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti

di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE

nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5.

Art. 11

(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del

sistema elettrico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i

provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le

misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire:

a.le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la

deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in

esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’allegato 1-A,

paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato,

nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali

disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende

l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti;

b.le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione,

utilizzano, per l’esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi

richiamati all’allegato 1-A, paragrafo 2;

c. le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo,

anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell’energia prodotta, nonché per

immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell’attuazione di

quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione

della potenza;

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d.le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti

responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo

presso cabine primarie;

e.le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle

reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna S.p.a. gli elementi

necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico

f. i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione

degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di

cui è utente del dispacciamento, provvede a richiede l’installazione, presso gli impianti, dei

dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia

primaria.

2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento

della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla delibera

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A,

e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa

incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dall’Autorità per l’energia

elettrica e il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le

quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per

l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando

l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di

pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri

provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e in

particolare:

a)

definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo

comunque:

a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque

dotati di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte

dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di

potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;

a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori,

intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;

b)

prevede che la responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta,

eventualmente comprensivo dell’attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta,

anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai

gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di

cui alla lettera a1) nonché quelle relative all’energia elettrica immessa in rete;

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE,

dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai

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sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima

energia elettrica da parte del GSE.

Art. 12

(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e

quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto

sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla

realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per

impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici

che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto

responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture

sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su

superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per

impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e

b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono

alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente

pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per

impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti

contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle

preventive operazioni di bonifica;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per

impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per

impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27

dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o

regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli

impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29

dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in

relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

!20

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato

delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19

febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le

modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi

di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di

cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di

cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre

2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe

incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il

termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai

sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al

mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.

Art. 13

(Verifiche, controlli e sanzioni)

1. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti

responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni

penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del

2011.

2. Ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o

colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e

l’erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o

contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

3. Fermo restando il comma 1, il GSE svolge controlli ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n.

28 del 2011.

4. In caso di false dichiarazioni rese dall’installatore o dal tecnico abilitato nella documentazione da

allegare ai sensi dell’allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste

dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell’impianto si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 14

(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,

all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati

conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio 2011 e dei decreti

interministeriali attuativi dell' art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

!21

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio

2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce,

per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la

potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe

incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni

precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni

del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti

fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili

sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di

rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di

incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai

soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 15

(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare

le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati

nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno,

l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli

indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del

gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Art. 16

(Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi)

1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza

cumulata installata e del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, complessivi e riferiti a

ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3 nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun

periodo.

Art. 17

(Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti

locali, così come definiti dall' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

!22

267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all' articolo 2,

comma 1, lettera g), del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni

nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli

impianti di potenza fino a 200 kW.

Art. 18

(Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Enea, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le caratteristiche di

innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera s).

2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti

fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.

3. I decreti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 includono progetti e misure

per lo sviluppo sperimentale delle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare, anche

funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Art 19

(Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007con altri incentivi pubblici)

1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si

intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per

investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e

all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3

agosto 2009, n. 102.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Successivamente alla data di cui all’articolo 1, comma 5, cessano di applicarsi, oltre al presente

decreto, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica,

laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima

data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a tale data.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

!23

IL MINISTRO

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

!24

ALLEGATO 1-A

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche

prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA

(European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con

EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente

decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di

seguito richiamate, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate

successivamente dagli organismi di normazione citati.

1. Moduli fotovoltaici

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.

Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del

progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di

progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte

1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte

2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di

taratura.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), in deroga alle

certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme

CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) e CEI

EN 61730-2 solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di

realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una

dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove

richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646 e CEI EN 61730-2. La dichiarazione dovrà

essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli

similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà

aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni

sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a

!25

concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato

il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della

Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità

del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è

in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato,

attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella

Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement)

o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

2. Altri componenti degli impianti fotovoltaici

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica

di progetto in condizioni ambientali naturali;

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati

alla rete elettrica;

EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic

inverters.

In aggiunta a quanto sopra riportato, gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in

esercizio successivamente a date stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e comunque

non oltre 1 gennaio 2013, devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti

servizi e protezioni:

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; b) consentire la disconnessione

dalla rete a seguito di un comando da remoto;

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione

intempestiva dell'impianto fotovoltaico;

d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in

assenza di tensione sulla cabina della rete.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto in materia di prestazioni di servizi e protezioni

nonché di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera c), il CEI - Comitato elettrotecnico

italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, completa la definizione di apposite norme

tecniche.

!26

ALLEGATO 1-B

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle

prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25.

L’osservazione di tali prestazioni assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il

rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile

in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei

moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia

almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di

utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di

calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti elettrici e fotovoltaici e la relativa proggettazione, devono rispettare, ove di pertinenza,

le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese eventuali varianti,

aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

3. Progettazione fotovoltaica

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti

elettriche di media e bassa tensione;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

UNI/TR 11328-1:2009 "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1:

Valutazione dell energia raggiante ricevuta".

4. Impianti elettrici e fotovoltaici

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la

misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system

documentation, commissioning tests and inspection;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura

e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori

designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi

elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione

2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A

per fase);

CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

!27

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni

particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni

particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1:

prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C);

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3:

prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con

spinterometri per sistemi a corrente alternata;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa

tensione (quadri BT), serie;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la

fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente

continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;

5. Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed

MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT

delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti

di distribuzione pubblica in bassa tensione.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella

deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e

il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra

citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

"

!28

"

Allegato 2

Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente

tariffa

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così

come definito dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del

medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere

acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

"

1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su

coperture con pendenze fino a 5°.

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la

quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli

fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza

minima della stessa balaustra. Qualora non sia

presente una balaustra perimetrale l'altezza massima

dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30

cm.

2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

I moduli devono essere installati in modo

complanare alla superficie del tetto con o senza

sostituzione della medesima superficie.

3 Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi

caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.

I moduli devono essere installati in modo

complanare al piano tangente o ai piani tangenti del

tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

4 Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.

I moduli sono collegati alla facciata al fine di

produrre ombreggiamento e schermatura di superfici

trasparenti.

!29

Allegato 3

Modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivante.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante,

predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, secondo modelli

approntati dal GSE e resi noti nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5,

sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio

sito www.gse.it.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di iscrizione al registro e concessione della tariffa

incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima

evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi

degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati

dell’impianto su GAUDI’.

"

Allegato 3-A – Modalità di richiesta di iscrizione al registro

La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE.,

Con la richiesta vengono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni

essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione ai registri e la ricorrenza delle

condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

Allegato 3-B – Modalità di richiesta della tariffa incentivante

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello

predisposto dal GSE e nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile,

dell’impianto e i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica (ove necessario). La

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene l’impegno a comunicare

tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche

nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la

documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di

incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE. La stessa

dichiarazione indica che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui

all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine

sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate

dalla medesima controllante, oltre, in tali casi, agli incentivi già spettanti in qualunque

forma, ivi inclusi i relativi importi.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:

!30

a. Dichiarazione dell’installatore o del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR

n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, comprensivi dell’elenco moduli

fotovoltaici, inverter, POD e Censimp, firmata da tecnico abilitato e redatta su modello

predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:

i. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 15 del decreto

legislativo n. 28 del 2011;

ii. che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle norme

richiamate dall’allegato 1-B;

iii. che l’impianto è stato realizzato corrispondentemente a quanto riportato nel

progetto definitivo “as built”, negli elaborati planimetrici, nei disegni grafici di

dettaglio (se P>12 kW) e nello schema elettrico redatti da tecnico abilitato

(anche diverso dall’installatore) che sono allegati alla dichiarazione;

iv. che i componenti utilizzati nell’impianto sono di nuova costruzione o

comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto

ministeriale 2 marzo 2009.;

v. che i moduli fotovoltaici e gli altri componenti impiegati nell’impianto

ricadono tra quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, sono state

trasmesse al GSE le previste certificazioni e garanzie, incluse quelle di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera v), ovvero, in caso, contrario, allega le

certificazioni e garanzie riferite ai moduli e ai componenti utilizzati;

vi. per gli impianti con caratteristiche innovative, che l’impianto è realizzato con

moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di

installazione indicate in allegato 4 e nella guida di cui all’articolo 8, comma 4,

allegando documentazione comprovante la ricorrenza di tali requisiti;

vii. per gli impianti a concentrazione, che l’impianto è realizzato con moduli e

componenti che rispondono ai requisiti costruttivi previsti dal presente decreto;

è allegata, a tal fine documentazione comprovante il valore del fattore di

concentrazione;

b. n. 5 fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature una visione completa

dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui esso si inserisce;

c. Formulario smaltimento eternit/amianto e fotografie ante-operam (ove necessario);

d. Attestato di certificazione energetica in corso di validità.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’ il GSE potrà richiedere ulteriore

documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o

regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP

e POD, etc.).

!31

Allegato 4

Caratteristiche e modalità di installazione per applicazioni innovative finalizzate

all'integrazione architettonica

1. Caratteristiche costruttive

Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art. 8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali

dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e

sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive

degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia

elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il

mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da

trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;

b. moduli e componenti speciali progettati ed installati per garantire tenuta all'acqua e conseguente

impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli e componenti speciali progettati e installati per garantire tenuta meccanica comparabile

con l'elemento edilizio sostituito.

2. Modalità di installazione

Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art.8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali

dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti

svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel

disegno architettonico dell'edificio.

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