Stralcio V° Conto Energia
16.10.2012 18:19
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Il Ministro dello
Sviluppo Economico
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e
25, comma 10;
VISTO l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato
dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e
71;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo
indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016,
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6
e 7 miliardi di euro;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del
valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto
stesso, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppo del settore;
CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha
superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno
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intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi
necessari per l’ulteriore sviluppo;
CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia “20-20-20”,
prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle
emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e
che, in particolare, l’obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al
17% del consumo complessivo di energia al 2020;
VISTO il Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel
giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore,
trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del
consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100
TWh/anno;
CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici
complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l’8,86% del 2009;
CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l’Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi
fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94
TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;
RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il
perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli
obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità,
in media, economicamente più efficienti;
CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una
rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici;
CONSIDERATO che, per l’energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli
impianti ha determinato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato,
tra l’altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche
agricolo;
CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione
degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi
degli impianti, e che sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali,
tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;
RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi
margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei
livelli degli incentivi negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;
RITENUTO che l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso
applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica,
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l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e
di ricadute economiche;
RITENUTO, in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive
delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori circa 700 ML€/anno di costo degli incentivi,
al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno. Tale
importo consentirà di coprire gli oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente
e degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori;
CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli
impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell’esigenza di mantenere in sicurezza
il sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l’adozione di strumenti volti a favorire la
migliore integrazione dei medesimi impianti nel sistema elettrico;
RITENUTO necessario assicurare che l’ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalità
compatibili con l’esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale
scopo, sia necessario definire preventivamente l’entità delle risorse annue destinabili
all’incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell’incentivo
mediante iscrizione a un apposito registro;
RITENUTO necessario prevedere la possibilità di cessione dell’iscrizione ai registri solo
successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, al fine di evitare fenomeni
speculativi di commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici alle iniziative
che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione;
RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di
incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per
il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo n.
28 del 2011;
CONSIDERATO che gli impianti che potevano accedere agli incentivi previsti dal DM 15 maggio
2011 per il 2012 sono esclusivamente i piccoli impianti, i grandi impianti iscritti ai registri in
posizione utile, nonché gli impianti di cui ai titoli III e IV del medesimo decreto, come chiarito
anche nella risposta resa dal Ministro dello sviluppo economico all’interrogazione parlamentare n.
3-01694 recante “Chiarimenti in merito alla procedura di accesso alla tariffa incentivante a
favore dei produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica” e nelle note di spiegazione
pubblicate dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE);
CONSIDERATO che gli impianti succitati concorrono al valore di costo indicativo cumulato
annuo degli incentivi di cui all’articolo 2, comma 3, del DM 15 maggio 2011;
RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli
incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché
della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la
quale è stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione
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e delle relative unità (GAUDÌ) e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti
operanti nel settore della produzione di energia elettrica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato
dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012
ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato
dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte
intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che
hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;
VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l’articolo 8,
comma 7;
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 giugno 2012;
RITENUTE accoglibili le proposte formulate in sede di Conferenza unificata nei seguenti termini:
a. incremento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi da 6500 a 6700 milioni di
euro;
b. una più una attenta e graduale gestione della fase transitoria, attraverso l’applicazione dei
nuovi meccanismi di incentivazione decorsi 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del raggiungimento di un costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro e mediante priorità di accesso al primo
registro agli impianti che rispondono ai requisiti del DM 5 maggio 2011 e non del presente
decreto;
c. una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo
dell’iscrizione al registro, attraverso l’esenzione dal registro e nei limiti di specifiche risorse,
per gli impianti fotovoltaici integrati innovativi, gli impianti a concentrazione, gli impianti
fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche e impianti fotovoltaici di potenza fino a
50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata
la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
d. una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al
massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori, prevedendo, a tal fine, che la
richiesta di iscrizione al registro e la richiesta di accesso agli incentivi siano effettuate
mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata dalla
documentazione strettamente necessaria per l’applicazione delle disposizioni del presente
decreto;
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e. una attenzione particolare per gli impianti realizzati da pubbliche Amministrazioni, per i
quali, oltre all’esenzione dal registro citata al punto c), viene concesso l’accesso alle tariffe
del DM 5 maggio 2011 qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
f. un ampliamento dell’applicazione degli incentivi anche ai fabbricati rurali, alle cave, alle
miniere, agli edifici produttivi non soggetti all’obbligo di certificazione energetica;
g. specifici premi, con contestuale riduzione delle tariffe base, per talune categorie di impianti
con moduli installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto,
nonché agli impianti con componenti principale realizzati in Stati membri dell’Unione
Europea o facenti parte dello Spazio economico europeo;
h. un incentivo particolare per il fotovoltaico innovativo e a concentrazione;
i. la previsione che nei siti contaminati l’area di utilizzo del fotovoltaico incentivato
corrisponda a quella dei tetti degli edifici esistenti oppure a quella di terreni non contaminati
o messi in sicurezza
decreta
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del
2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina
le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da
applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
di 6 miliardi di euro.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro
tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della
medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così
come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6
miliardi di euro l’anno.
3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi
quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. Fatto salvo l’articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:
a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in
esercizio prima della data di decorrenza individuata al comma 3;
b), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in
posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
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5. Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di
raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. La data di
raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli
elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con le modalità di cui al
comma 2.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a
concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli
definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI
82-25 e successivi aggiornamenti;
b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la data in cui si effettua il primo
funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e
dallo stesso registrata in GAUDÌ;
c) «produzione netta di un impianto»: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica
assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di
linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;
d) «produzione lorda di un impianto»: è:
d1)
per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica
misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in
media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;
d2)
per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi
incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa
disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella
rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di
energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;
esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati
moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico
che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di
installazione indicate in Allegato 4;
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g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati
sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la
potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o
massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo
impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in
conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da
almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante
aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale
complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l). L’energia incentivata a seguito di un
potenziamento è la produzione aggiuntiva dell’impianto moltiplicata per un coefficiente di
gradazione pari a 0,8;
l) «produzione netta aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento espresso in kWh, ottenuto a
seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso
l’installazione di un gruppo di misura dedicato;
m) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e
integrazioni;
n) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato
in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti
i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
o) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;
p) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
q) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è
un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare,
tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce
solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di
conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il
«fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il
fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle
procedure indicate nella Guida CEI 82-25;
r) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che
richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4;
s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza
moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;
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t) “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo indicativo cumulato degli
incentivi”: è la sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell’energia elettrica, riconosciuti a
tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti
provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti
antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini
della determinazione dell’ulteriore costo generato dal presente decreto:
i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti,
fino all’entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa
incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo
medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
ii) l’incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi
calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che
accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo
zonale nell’anno precedente a quello in corso;
iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW
per tutti gli impianti;
u) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola
d'arte dell'impianto fotovoltaico;
v) «impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti
membro dell’UE/SEE»: a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti
fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli
fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti
membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:
1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l’attestato di controllo del processo produttivo in
fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi
aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che
almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi:
a. moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
b. moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/
laminazione e test elettrici;
c. moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione
e test elettrici;
d. moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste
per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che
determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all’interno del
Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità
e/o la specialità, con riferimento all’Allegato 4.
2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011
per le prove su tali componenti, l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai
fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti
lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio,
misure/collaudo.
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z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i
moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un
manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni
agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa,
ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;
z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra»: impianto per il quale i moduli non
sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole,
tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all’articolo 20 del DM 6 agosto
2010.
2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
escluso il comma 15, e all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 3
(Accesso ai meccanismi di incentivazione)
1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal
presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui
all’articolo 5:
a)
impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b)
impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a
seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
c)
i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a
12 kW ;
d)
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un
costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo
cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di
procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato
degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli
impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un
incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa
ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5,
gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i
requisiti stabiliti dal presente decreto, alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 previa iscrizione
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in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi:
a. 1° registro: 140 milioni di euro;
b. 2° registro: 120 milioni di euro;
c. registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del
limite di cui all’articolo 1, comma 5.
3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui al comma 2, a cui:
a. vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
b. vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i
quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla
pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
c. a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio
nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo
registro, il costo degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di
insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei
registri successivi.
Art. 4
(Procedura per gli impianti a registro)
1. Gli impianti di cui all’articolo 3, comma 2, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto se rispettano i requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura indicata
nel presente articolo.
2. Il bando riferito alle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), relativo al primo registro è
pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui
all’articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla
data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, e in ogni caso per trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono
pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e
prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.
3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo
autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le
informazioni di cui all’allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro,
l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati.
4. Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti
iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di
cui al comma 5.
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5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine
gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
a. impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe
energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione
di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b. impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe
energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c. impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
d. impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti
membro dell’UE/SEE;
e. impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l’area dei moduli
fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza,
ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni
nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la
chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave
dismesse; miniere esaurite;
f. impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g. impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere
acustiche;
h. altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle
categorie di cui alle lettere precedenti, all’interno di tale categoria sono applicati i seguenti
ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
i. impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a
quella vigente alla data di entrata in esercizio;
ii. precedenza della data del titolo autorizzativo;
iii. minore potenza dell’impianto;
iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
6. Ai fini dell’applicazione del comma 5, lettere a) e b), qualora l’attestato di certificazione
energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la
formazione della graduatoria è determinata secondo modalità rese note dal GSE nell’ambito delle
regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5.
7. Ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione,
limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come
primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui al
comma 5. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in
applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui
all’articolo 7, comma 8, ma i requisiti di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto
dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.
27. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di
applicazione del presente decreto.
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8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da
rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3, comma 2, purché entrino in esercizio entro un
anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.
9. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con
l’eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la graduatoria eliminando gli
impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011.
10. I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel
rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi,
devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione.
11. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio
dell’impianto.
Art. 5
(Tariffe incentivanti)
1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla
quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base
della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW,
il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se
positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale
differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati;
l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del
produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa
premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.
2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate,
limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei
seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
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ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto
2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su
fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli
fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non
superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è
considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici.
4. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata
in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
Tale periodo di diritto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche
connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle
competenti autorità.
5. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Agli impianti
iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del
periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in
posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli
impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all’articolo
1, comma 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio
nel primo semestre di applicazione del presente decreto.
6. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti
professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione
comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento,
eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare
un incremento della tariffa incentivante.
8. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato
l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30
giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti
all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono
energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito. La misurazione dell’energia
netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità
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di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con
modalità stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
10. L’articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che le serre che non
rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la
categoria “altri impianti fotovoltaici” e non alla tariffa prevista dal primo periodo.
Art. 6
(Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti)
1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di
rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato
3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento
delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della
comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli
impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e di registrare la data di avvenuta connessione
su GAUDI’ entro i termini ivi stabiliti.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto
responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui al comma 1, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad
altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli
operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI’. Prima della data
di piena operatività del sistema GAUDI’ e delle relativa interoperabilità con il portale per la
gestione degli incentivi, fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni
transitorie per l’acquisizione dei dati già presenti su GAUDI’ direttamente dai soggetti richiedenti
gli incentivi, informandone, preventivamente, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il Ministero
dello sviluppo economico.
4. Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita ai sensi del comma 3, il GSE
provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino
importi inferiori a soglie definite nelle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, alla
liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni
trasmesse dai gestori di rete.
5. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di
linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e
sono espressi in termini di percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda. A tal fine:
a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l’energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale è forfetariamente posta pari all’1% e al 2% della produzione
lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra;
b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore
percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.
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6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista
dall’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis
del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l’informazione antimafia.
Art. 7
(Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, con le modalità e alle
condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche;
c) soggetti pubblici;
d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, gli impianti fotovoltaici per i
quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi commi.
3. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già
impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le
norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.
4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di
prodotto contro il difetto di fabbricazione.
5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:
a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici
utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o
consorzio di riciclo; per i moduli importati, l’adesione può essere effettuata dall’importatore;
il GSE definisce, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, i
requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell’attestazione;
b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS
18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di
gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a
livello europeo o nazionale;
c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica
del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito
è richiesto anche per i produttori di inverter.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonché, ove
occorrano, all’articolo 2, comma 1, lettera v), i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e
degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell’accesso agli
incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei
medesimi commi 4 e 5, in allegato 1-A e all’articolo 2, comma 1, lettera v).
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7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a
piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un
unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere
realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B.
8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti
fattispecie:
a. impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione
energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza,
conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di
cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai
fini del presente decreto, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui
al paragrafo 9 del medesimo allegato;
b. impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
c. impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non
soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
d. impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza
di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in
concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del
demanio militare;
e. impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
f. altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo
autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 8
(Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6, con le modalità e alle
condizioni dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti
responsabili siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d).
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6 gli impianti fotovoltaici con
caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
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b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle
modalità di installazione indicate in allegato 4;
c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.
3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 5, lettere b) e c), e commi 6 e 7, nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.
4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle
applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal
GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.
Art. 9
(Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7, con le modalità e alle
condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici a concentrazione i cui soggetti
responsabili siano:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7 gli impianti fotovoltaici aventi i
seguenti requisiti:
a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1-A e alle disposizioni
di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
c) il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di
concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell’allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti
fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli
impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 4;
d) aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.
3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e
5, lettere b) e c), nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.
Art. 10
(Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative)
1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo
per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino
a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:
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a. all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all’articolo 3, comma
1;
b. all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.
3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non
è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti
responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in
attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo
stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per
ogni kWh di energia incentivata.
5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti
di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE
nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5.
Art. 11
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del
sistema elettrico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i
provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le
misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire:
a.le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la
deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’allegato 1-A,
paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato,
nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali
disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende
l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti;
b.le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione,
utilizzano, per l’esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi
richiamati all’allegato 1-A, paragrafo 2;
c. le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo,
anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell’energia prodotta, nonché per
immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell’attuazione di
quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione
della potenza;
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d.le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti
responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo
presso cabine primarie;
e.le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle
reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna S.p.a. gli elementi
necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico
f. i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione
degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di
cui è utente del dispacciamento, provvede a richiede l’installazione, presso gli impianti, dei
dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia
primaria.
2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento
della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A,
e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa
incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le
quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per
l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando
l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di
pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri
provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e in
particolare:
a)
definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo
comunque:
a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque
dotati di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte
dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di
potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori,
intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
b)
prevede che la responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta,
eventualmente comprensivo dell’attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta,
anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai
gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di
cui alla lettera a1) nonché quelle relative all’energia elettrica immessa in rete;
7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE,
dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai
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sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima
energia elettrica da parte del GSE.
Art. 12
(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e
quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto
sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla
realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici
che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto
responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture
sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su
superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono
alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente
pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti
contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle
preventive operazioni di bonifica;
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o
regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli
impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29
dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in
relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
!20
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato
delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le
modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi
di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.
5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di
cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di
cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre
2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe
incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il
termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;
b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al
mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.
Art. 13
(Verifiche, controlli e sanzioni)
1. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti
responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni
penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
2. Ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o
colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e
l’erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
3. Fermo restando il comma 1, il GSE svolge controlli ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n.
28 del 2011.
4. In caso di false dichiarazioni rese dall’installatore o dal tecnico abilitato nella documentazione da
allegare ai sensi dell’allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste
dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell’impianto si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Art. 14
(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati
conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio 2011 e dei decreti
interministeriali attuativi dell' art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
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2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio
2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce,
per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la
potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe
incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni
precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni
del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.
4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili
sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di
incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai
soggetti che possono finanziare gli impianti.
Art. 15
(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)
1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare
le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati
nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno,
l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli
indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del
gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.
Art. 16
(Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi)
1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza
cumulata installata e del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, complessivi e riferiti a
ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3 nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun
periodo.
Art. 17
(Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti
locali, così come definiti dall' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
!22
267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all' articolo 2,
comma 1, lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni
nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli
impianti di potenza fino a 200 kW.
Art. 18
(Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Enea, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le caratteristiche di
innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera s).
2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti
fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.
3. I decreti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 includono progetti e misure
per lo sviluppo sperimentale delle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare, anche
funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Art 19
(Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007con altri incentivi pubblici)
1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si
intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per
investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
Art. 20
(Disposizioni finali)
1. Successivamente alla data di cui all’articolo 1, comma 5, cessano di applicarsi, oltre al presente
decreto, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica,
laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima
data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a tale data.
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
!23
IL MINISTRO
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
!24
ALLEGATO 1-A
I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche
prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA
(European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con
EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente
decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di
seguito richiamate, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate
successivamente dagli organismi di normazione citati.
1. Moduli fotovoltaici
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del
progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di
progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte
1: Prescrizioni per la costruzione;
CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte
2: Prescrizioni per le prove;
CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.
CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), in deroga alle
certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme
CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) e CEI
EN 61730-2 solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di
realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una
dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove
richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646 e CEI EN 61730-2. La dichiarazione dovrà
essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli
similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà
aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni
sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a
!25
concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato
il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della
Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità
del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è
in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.
La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato,
attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella
Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement)
o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
2. Altri componenti degli impianti fotovoltaici
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica
di progetto in condizioni ambientali naturali;
CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;
CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati
alla rete elettrica;
EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic
inverters.
In aggiunta a quanto sopra riportato, gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in
esercizio successivamente a date stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e comunque
non oltre 1 gennaio 2013, devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti
servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; b) consentire la disconnessione
dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione
intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in
assenza di tensione sulla cabina della rete.
Ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto in materia di prestazioni di servizi e protezioni
nonché di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera c), il CEI - Comitato elettrotecnico
italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, completa la definizione di apposite norme
tecniche.
!26
ALLEGATO 1-B
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle
prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25.
L’osservazione di tali prestazioni assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il
rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile
in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei
moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia
almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di
utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di
calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.
Gli impianti elettrici e fotovoltaici e la relativa proggettazione, devono rispettare, ove di pertinenza,
le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese eventuali varianti,
aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
3. Progettazione fotovoltaica
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di media e bassa tensione;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
UNI/TR 11328-1:2009 "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1:
Valutazione dell energia raggiante ricevuta".
4. Impianti elettrici e fotovoltaici
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la
misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system
documentation, commissioning tests and inspection;
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura
e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori
designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione
2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A
per fase);
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
!27
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1:
prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C);
CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3:
prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con
spinterometri per sistemi a corrente alternata;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT), serie;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la
fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;
5. Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti
di distribuzione pubblica in bassa tensione.
Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella
deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra
citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
"
!28
"
Allegato 2
Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente
tariffa
1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così
come definito dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del
medesimo decreto secondo le seguenti modalità:
2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere
acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.
"
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su
coperture con pendenze fino a 5°.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la
quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli
fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza
minima della stessa balaustra. Qualora non sia
presente una balaustra perimetrale l'altezza massima
dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30
cm.
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.
I moduli devono essere installati in modo
complanare alla superficie del tetto con o senza
sostituzione della medesima superficie.
3 Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi
caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.
I moduli devono essere installati in modo
complanare al piano tangente o ai piani tangenti del
tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4 Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.
I moduli sono collegati alla facciata al fine di
produrre ombreggiamento e schermatura di superfici
trasparenti.
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Allegato 3
Modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivante.
La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante,
predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, secondo modelli
approntati dal GSE e resi noti nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5,
sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio
sito www.gse.it.
Il GSE predispone i modelli di richiesta di iscrizione al registro e concessione della tariffa
incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima
evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi
degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati
dell’impianto su GAUDI’.
"
Allegato 3-A – Modalità di richiesta di iscrizione al registro
La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE.,
Con la richiesta vengono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni
essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione ai registri e la ricorrenza delle
condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.
Allegato 3-B – Modalità di richiesta della tariffa incentivante
1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello
predisposto dal GSE e nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile,
dell’impianto e i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica (ove necessario). La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene l’impegno a comunicare
tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche
nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la
documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di
incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE. La stessa
dichiarazione indica che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine
sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate
dalla medesima controllante, oltre, in tali casi, agli incentivi già spettanti in qualunque
forma, ivi inclusi i relativi importi.
2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:
!30
a. Dichiarazione dell’installatore o del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, comprensivi dell’elenco moduli
fotovoltaici, inverter, POD e Censimp, firmata da tecnico abilitato e redatta su modello
predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:
i. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 28 del 2011;
ii. che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle norme
richiamate dall’allegato 1-B;
iii. che l’impianto è stato realizzato corrispondentemente a quanto riportato nel
progetto definitivo “as built”, negli elaborati planimetrici, nei disegni grafici di
dettaglio (se P>12 kW) e nello schema elettrico redatti da tecnico abilitato
(anche diverso dall’installatore) che sono allegati alla dichiarazione;
iv. che i componenti utilizzati nell’impianto sono di nuova costruzione o
comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009.;
v. che i moduli fotovoltaici e gli altri componenti impiegati nell’impianto
ricadono tra quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, sono state
trasmesse al GSE le previste certificazioni e garanzie, incluse quelle di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera v), ovvero, in caso, contrario, allega le
certificazioni e garanzie riferite ai moduli e ai componenti utilizzati;
vi. per gli impianti con caratteristiche innovative, che l’impianto è realizzato con
moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di
installazione indicate in allegato 4 e nella guida di cui all’articolo 8, comma 4,
allegando documentazione comprovante la ricorrenza di tali requisiti;
vii. per gli impianti a concentrazione, che l’impianto è realizzato con moduli e
componenti che rispondono ai requisiti costruttivi previsti dal presente decreto;
è allegata, a tal fine documentazione comprovante il valore del fattore di
concentrazione;
b. n. 5 fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature una visione completa
dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui esso si inserisce;
c. Formulario smaltimento eternit/amianto e fotografie ante-operam (ove necessario);
d. Attestato di certificazione energetica in corso di validità.
Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’ il GSE potrà richiedere ulteriore
documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o
regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP
e POD, etc.).
!31
Allegato 4
Caratteristiche e modalità di installazione per applicazioni innovative finalizzate
all'integrazione architettonica
1. Caratteristiche costruttive
Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art. 8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali
dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:
1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e
sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali:
a) coperture degli edifici;
b) superfici opache verticali;
b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive
degli infissi;
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia
elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il
mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da
trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
b. moduli e componenti speciali progettati ed installati per garantire tenuta all'acqua e conseguente
impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c. moduli e componenti speciali progettati e installati per garantire tenuta meccanica comparabile
con l'elemento edilizio sostituito.
2. Modalità di installazione
Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art.8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali
dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti
svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel
disegno architettonico dell'edificio.
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